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Caso razzismo, “nessuna prova”: Acerbi assolto dal giudice sportivo

26 MARZO
CALCIO/SERIE A

Niente squalifica per il difensore dell’Inter accusato da Juan Jesus di un presunto insulto razzista

SPORT TODAY

Dopo giorni di polemiche per il presunto caso di razzismo tra Francesco Acerbi e Juan Jesus a San Siro nella partita di campionato tra Inter e Napoli, è arrivata la decisione definitiva del giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea, che ha assolto il difensore nerazzurro per mancanze di prove dopo la richiesta di un supplemento di indagine portata avanti la scorsa settimana dalla Procura Federale di Giuseppe Chiné.

La motivazione del Giudice Sportivo

Ecco la motivazione con la quale il Giudice Sportivo ha assolto Acerbi dalle accuse di Juan Jesus: «Rilevato che la sequenza dei fatti in campo, ricostruita in base ai documenti ufficiali, con l’ausilio del Direttore di gara e comunque visibile in video, muovendo necessariamente dallo scontro di gioco e dall’atto del proferimento di alcune parole da parte dell’Acerbi nei confronti di Juan Jesus è sicuramente compatibile con l’espressione di offese rivolte, peraltro non platealmente (con modalità tali cioè da non essere percepite dagli altri calciatori in campo, dagli Ufficiali di gara o dai rappresentanti della Procura a bordo del recinto di giuoco), dal calciatore interista, e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo “offendente”, il cui contenuto discriminatorio però, senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore della Soc. Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore “offeso” (Juan Jesus), senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale;

Rilevato, altresì, che la condotta discriminatoria, per la sua intrinseca gravità e intollerabilità, perdipiù quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve essere sanzionata con la massima severità a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme internazionali sportive, ma occorre nondimeno, e a fortiori, che l’irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da un benché minimo corredo probatorio, o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza (cfr. per tutte Corte federale d’appello, SS.UU., 11 maggio 2021, n. 105); Rilevato che nella fattispecie la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti è teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione dei fatti, essendo raggiunta sicuramente la prova dell’offesa ma rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio confinato alle parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale; 

Ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata».

Juan Jesus, Acerbi

Getty ImagesJuan Jesus, Acerbi

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